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Sez. 5, Sentenza n. 524 del 16/03/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115609 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - FINALITA DELL'OBBLIGO DELLA REGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115609-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - FINALITA DELL'OBBLIGO DELLA REGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

La regolare tenuta dei libri di commercio e delle scritture contabili e imposta, tra l'altro, al fine di precostituire la prova della situazione economica dell'impresa perche gli organi preposti all'eventuale fallimento possano svolgere la loro funzione in modo utile senza essere costretti a laboriose indagini per acquisire attivita o accertare rapporti che interessano comunque il fallimento. Pertanto nel valutare l'entita del danno derivato dal delitto di bancarotta semplice per omessa tenuta di libri e scritture il giudice deve accertare le ripercussioni dell'omissione sulla formazione della massa attiva, sulla identificazione dei rapporti in genere che interessano il fallito, sulla celerita della procedura, ecc. (Conf 114767, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)