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Sez. 5, Sentenza n. 235 del 09/02/1970 Ud. (dep. 30/06/1970) Rv. 114767 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA ANCHE NELL'IPOTESI DI OMESSA TENUTA DI LIBRI COMMERCIALI - DANNO -CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114767-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA ANCHE NELL'IPOTESI DI OMESSA TENUTA DI LIBRI COMMERCIALI - DANNO -CRITERI DI VALUTAZIONE.*

La valutazione del danno, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita, prevista dall'art 219, ult P RD 16 marzo 1942, n 267, deve essere fatta con riguardo al danno causato dal reato di bancarotta semplice per omessa tenuta dei registri e delle scritture contabili obbligatori per legge e non con riguardo all'entita del passivo del fallimento. (V 112490, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)