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Sez. U, Sentenza n. 814 del 22/11/1999 (Rv. 531367 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Autoservizi di linea extraurbani - Lavoratore addetto - Licenziamento disciplinare - Relativa controversia - Devoluzione al giudice amministrativo nel caso di azienda con oltre venticinque dipendenti - Devoluzione al giudice ordinario in caso contrario - Onere della prova della sussistenza del requisito dimensionale - Nel caso di azione avanti al giudice ordinario - Incidenza sulla parte deducente il difetto di giurisdizione.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531367-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In tema di licenziamento disciplinare di lavoratore addetto ad autoservizi di linea extraurbana, e con riguardo alla norma dell'art. 1 della legge 22 settembre 1960 n. 1054, che estende al personale addetto agli autoservizi di linee extraurbane le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (con i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni) a condizione che il numero dei dipendenti dell'azienda sia superiore a venticinque, la sussistenza di tale requisito dimensionale, che comporta l'istituzione del consiglio di disciplina e la giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie relative al licenziamento predetto, deve essere provata dalla parte che, sulla base dell'assunta sussistenza di esso, eccepisce il difetto della giurisdizione del giudice ordinario (la cui giurisdizione, viceversa, sussiste, secondo i principi generali, con riguardo ad aziende di autoservizi extraurbani al di sotto di quel limite dimensionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)