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Sez. U, Sentenza n. 10602 del 25/10/1993 (Rv. 484064 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Di lavoratore addetto ad autoservizio di linea extraurbano - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Numero superiore a venticinque dei dipendenti dell'azienda - Necessità - Sussistenza di tale requisito dimensionale - Prova - Parte deducente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Onere.
Stato
decisa il 1993-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484064-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

In tema di licenziamento disciplinare di lavoratore addetto ad autoservizio di linea extraurbana e con riguardo alla disposizione dell'art. 1 della legge 22 settembre 1960 n. 1054, che estende al personale addetto agli autoservizi di linee extraurbani le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (con i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni) a condizione che il numero dei dipendenti dell'azienda sia superiore a venticinque, la sussistenza di tale requisito dimensionale, che comporta l'istituzione del consiglio di disciplina e la giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie relative al licenziamento predetto, deve essere provata dalla parte che, sulla base dell'assunta sussistenza di esso, eccepisce il difetto della giurisdizione del giudice ordinario (sussistente, secondo i principi generali, con riguardo ad aziende di autoservizi extraurbani al di sotto di quel limite dimensionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)