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Sez. 3, Sentenza n. 1036 del 29/04/1964 (Rv. 301463 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - DA PARTE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE IN FORZA DI UN TITOLO TRASCRITTO ANTERIORMENTE AL PIGNORAMENTO - AMMISSIBILITA - ISCRIZIONE DI IPOTECA SULL'IMMOBILE IN EPOCA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DEL TITOLO D'ACQUISTO - ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1964-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301463-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - DA PARTE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE IN FORZA DI UN TITOLO TRASCRITTO ANTERIORMENTE AL PIGNORAMENTO - AMMISSIBILITA - ISCRIZIONE DI IPOTECA SULL'IMMOBILE IN EPOCA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DEL TITOLO D'ACQUISTO - ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO - FORME E TERMINI.*

Il terzo acquirente dell'immobile oggetto dell'espropriazione forzata, per un titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento, in quanto puo opporre al creditore procedente il suo titolo d'acquisto ha interesse e legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione a norma dell'art.619 cod.proc.civ., e quindi senza la osservanza del termine perentorio di cui all'art.617, per sentir dichiarare che il bene staggito e di sua proprieta, e che, pertanto, sono nulli nei suoi confronti tutti gli Atti esecutivi compiuti e tutti gli Atti presupposti del procedimento, e quindi anche il precetto intimato al solo debitore, in Forma diversa da quella prescritta per la espropriazione contro il terzo. Consegue, in tale ipotesi, che se il bene trasferito al terzo e gravato da ipoteca iscritta in data anteriore a quella della trascrizione dell'atto di acquisto, e come tale opponibile al terzo acquirente, il creditore ipotecario, qualora voglia agire nei confronti del terzo, dovra iniziare 'ex novò il procedimento d'espropriazione, facendolo precedere dell'intimazione di un nuovo precetto sulla particolare Forma indicata nell'art.480 cod. proc.civ. per l'espropriazione contro il terzo e proseguendolo con il rispetto dei termini previsti per l'intimazione del precetto e per lo svolgimento del processo esecutivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)