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Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 03/02/1995 (Rv. 490288 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) | Terzo richiedente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare la compravendita immobiliare - Forma dell'esecuzione - Inapplicabilità del procedimento di cui agli artt. 602, 604 cod. proc. civ. - Applicabilità delle norme sull'esecuzione diretta contro il debitore - Opposizione all'esecuzione proposta dal terzo promissario acquirente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490288-01

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO)

Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 cod. proc. civ.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile. A sua volta, il terzo acquirente, allorquando l'espropriazione non sia rivolta nei suoi confronti, ha interesse a proporre opposizione di terzo all'esecuzione e chiedere in questo processo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudiziale provocato dalla domanda trascritta di riconoscimento del suo diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)