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Sez. 2, Sentenza n. 17350 del 25/06/2008 (Rv. 604089 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Nozione di strada ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada - Criterio determinante - Destinazione ad uso pubblico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604089-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Ai fini della definizione di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade <<vicinali>> sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 2, Cod. Strada art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)