Sez. 1, Sentenza n. 28303 del 21/12/2005 (Rv. 585878 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Applicabilità delle norme della legge n.990 del 1969 - Strada ad uso pubblico - Nozione - Accessibilità da un numero indifferenziato di persone - Fattispecie in tema di obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art.1 della legge n.990 del 1969, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, le relative norme sono applicabili allorchè i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali intendendosi quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone (fattispecie in tema di violazione dell'art.181 codice della strada, che sanziona l'omessa esposizione sul veicolo del contrassegno assicurativo).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)