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Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 05/07/1968 (Rv. 334573 - 01)

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) DELIBERAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONI COMPORTANTI UNA SPESA - OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL'AMMONTARE DI ESSA E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE- DELIBERAZIONI AUTORIZZANTI LITI ATTIVE E PASSIVE - ASSOGGETTAMENTO AL PREDETTO OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334573-01

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) DELIBERAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONI COMPORTANTI UNA SPESA - OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL'AMMONTARE DI ESSA E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE- DELIBERAZIONI AUTORIZZANTI LITI ATTIVE E PASSIVE - ASSOGGETTAMENTO AL PREDETTO OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art. 284 della legge comunale e provinciale - secondo cui per le deliberazioni che importino una spesa devono essere indicati l'ammontare prevedibile di essa e i mezzi per farvi fronte - riguarda le delibere con cui, nell'ambito della normale attivita negoziale ed economica degli enti pubblici, si assumono impegni che esigono un preciso ed immediato esborso di danaro, al di fuori delle ordinarie previsioni di bilancio. Tale ipotesi non puo ravvisarsi nelle deliberazioni che autorizzano le liti attive e passive, sia per la non prevedibilmente certa incidenza della spesa, condizionata all'ipotesi della soccombenza, sia perche, di regola, vi e una preesistente inserzione in bilancio di una voce generale concernente le liti attive e passive.*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 284

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)