Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 05/09/1980 (Rv. 408989 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - DELIBERAZIONE DI STARE IN GIUDIZIO DA PARTE DI UN COMUNE - INDICAZIONE DELLO AMMONTARE DELLA SPESA E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - NECESSITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - DELIBERAZIONE DI STARE IN GIUDIZIO DA PARTE DI UN COMUNE - INDICAZIONE DELLO AMMONTARE DELLA SPESA E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - NECESSITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
La decisione di stare in giudizio, adottata dai competenti organi municipali, espone di per se il comune ad esborsi, e, pertanto, in applicazione dell'art 284 primo comma del RD 3 marzo 1934 n 383, deve contenere l'indicazione dell'ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte. La ricorrenza di tale requisito, la cui Mancanza, ai sensi dell'art 288 del citato decreto, implicherebbe nullita della deliberazione medesima, va riscontrata dal giudice d'ufficio, al fine dell'indagine sulla legittimazione processuale dell'ente territoriale, in persona del sindaco. (contra 2284/68, mass n 334573).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)