Sez. 3, Sentenza n. 32158 del 01/07/2002 Ud. (dep. 26/09/2002) Rv. 222420 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 51, comma secondo, D. L.vo n. 22 del 1997 - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità del proprietario del fondo - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)