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Sez. 3, Sentenza n. 32158 del 01/07/2002 Ud. (dep. 26/09/2002) Rv. 222420 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 51, comma secondo, D. L.vo n. 22 del 1997 - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità del proprietario del fondo - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222420-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)