diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16016 del 19/02/2003 Ud. (dep. 17/04/2003) Rv. 224249 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Produttore-detentore di rifiuti speciali - Consegna dei rifiuti a terzi autorizzati - Obbligo di verificare che si tratti di terzi autorizzati - Sussistenza - Violazione - Responsabilità a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'art.51, comma 1, d.lgs.vo n.22 del 1997 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224249-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi (nella specie pneumatici usati), qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può, ex art.10 d.lgs.vo n.22 del 1997, consegnarli ad altri soggetti ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie smaltitore), nella commissione del reato di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs.vo n.22 del 1997(attività di gestione non autorizzata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)