Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 20/04/1968 (Rv. 332711 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - REGIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - TRENTINO-ALTO ADIGE - MASI CHIUSI - DISCIPLINA NORMATIVA DEL MASO CHIUSO- AZIENDE AGRICOLE CADUTE IN SUCCESSIONE EREDITARIA - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE TRA COEREDI - SUSSISTENZA- LIMITI.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - REGIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - TRENTINO-ALTO ADIGE - MASI CHIUSI - DISCIPLINA NORMATIVA DEL MASO CHIUSO- AZIENDE AGRICOLE CADUTE IN SUCCESSIONE EREDITARIA - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE TRA COEREDI - SUSSISTENZA- LIMITI.*
A norma dell'art 31 del tu 7 febbraio 1962, n 8, sull'ordinamento dei masi chiusi nella provincia di Bolzano, la disciplina del maso chiuso va applicata anche a quelle aziende agricole (aventi i requisiti oggettivi di cui all'art 2 del citato tu), cadute in successione ereditaria, anteriormente all'entrata in vigore della legge per la provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n.1, ancora in regime di comunione tra coeredi, quando la comproprieta derivava da un comune de cuius, anche se attraverso piu successioni. Il richiamo all'art. 732 cod.civ., contenuto nell'ultimo comma dello art 31 del citato tu, rende, poi, applicabile la disposizione sul diritto di prelazione tra coeredi a coloro che, alla data di entrata in vigore della citata legge provinciale, avevano ancora in comunione un maso chiuso. (V. 139-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)