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Sez. 2, Sentenza n. 14000 del 28/05/2008 (Rv. 603497 - 01)

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI | Diritto di prelazione previsto dall'art. 30/c del d.P.G.P. n. 32 del 1978 - Interpretazione - Prelazione in caso di comproprietà per vendita di singole quote e di assegnazione in via di divisione - Applicabilità alla comunione ordinaria ed ereditaria - Sussistenza - Estensione alla diversa ipotesi di prelazione ai sensi dell'art. 732 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603497-01

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI

In materia di ordinamento dei masi chiusi, la possibilità per il comproprietario che lavora il maso di esercitare il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dal comma primo dell'art. 30/c del d.P.G.P. n. 32 del 1978 nell'ipotesi di comproprietà del maso chiuso per la vendita di singole quote e di assegnazione in via di divisione - e, dunque, in caso sia di comunione ordinaria, che di comunione ereditaria - non può essere estesa alla diversa fattispecie disciplinata dal quarto comma dello stesso art. 30/c, il quale, nell'ipotesi in cui nessuno dei comproprietari abbia i requisiti previsti o l'avente diritto non intenda esercitare il diritto di prelazione, richiama l'art. 732 cod. civ. e, quindi, l'esistenza di una comunione ereditaria ovvero di un rapporto tra coeredi che giustifichi, anche in assenza del requisito da parte di costoro della lavorazione del maso, un regime di favore per la persistenza e l'eventuale concentrazione della proprietà del maso nell'ambito dei successori del "de cuius", così da tutelare in tali limiti il principio della connessione dell'azienda agricola costituita in maso con l'originaria compagine familiare che ne è alla base. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva negato ad un comproprietario di maso chiuso, che lo aveva acquistato per donazione e nel quale egli non lavorava, il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 732 cod. civ. nei confronti del coniuge di altro comproprietario cui quest'ultimo aveva venduto la propria quota indivisa dal maso stesso).

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Giunta Provv. Bolzano 28/12/1978 num. 32 art. 30, Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)