Sez. L, Sentenza n. 22003 del 01/09/2008 (Rv. 604775 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova certa della tempestività della consegna - Requisiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 129, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto sull'atto medesimo dal quale si evincono il numero cronologico e la data. Ne consegue che l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario soltanto in caso di contestazione della conformità al vero di quanto indirettamente risulta da detto atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)