Sez. U, Sentenza n. 14294 del 20/06/2007 (Rv. 598053 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova certa della tempestività della consegna - Requisiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell'art. 372 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)