Sez. U, Sentenza n. 727 del 26/01/1994 (Rv. 485115 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi | Finanziamenti - Erogazione della Regione Lazio ai proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 1971 - Disciplina - Modificazione ex art. 39 "quater" del D.L. n. 31 del 1973 - INcidenza sulla natura della posizione soggettiva dei destinatari del finanziamento - Esclusione - Controversie relative alla erogazione dei finanziamenti - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi
In tema di finanziamenti erogati dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 1 aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, ai proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 1971, la sopravvenuta modificazione della citata norma - per effetto dell'art. 39 "quater" del D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito in legge 17 maggio 1973, n. 205 -, con l'ivi prevista corresponsione dell'anticipazione delle provvidenze "nei limiti delle disponibilità finanziarie" dell'ente, non esclude che, in capo al proprietario stesso che versi nella situazione prevista dalle citate disposizioni per fruire del contributo, sia configurabile un diritto soggettivo alla relativa prestazione - attenendo tale previsione non già ad un potere di scelta, attribuito all'Amministrazione, di concedere o meno l'anticipazione, bensì ad un eventuale impedimento alla erogazione, non influente, in quanto tale, sull'esistenza del diritto - e che, di conseguenza le controversie concernenti quest'ultime spettino alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/1971 num. 119 art. 6, Legge 26/05/1971 num. 288, Decreto Legge 16/03/1973 num. 31 art. 39, Legge 17/05/1973 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)