Sez. U, Sentenza n. 10373 del 22/10/1997 (Rv. 509111 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributi agricoli previsti "ex lege" in favore di privati - Mancata previsione legislativa di poteri discrezionali della P.A. in sede di concessione - Diritto soggettivo in capo al privato - Configurabilità - Revoca del contributo - Conseguente controversia giurisdizionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
La mancata attribuzione di poteri discrezionali alla P.A. in ordine alla concessione di un contributo in favore di un soggetto, per essere il contributo stesso riconosciuto direttamente dalla legge come dovuto a soggetti predeterminati, comporta l'insorgere, in capo al privato, di una situazione di diritto soggettivo perfetto, in relazione alla quale l'Amministrazione (cui è demandato esclusivamente il controllo formale circa i prescritti adempimenti) non dispone di alcuna facoltà discrezionale di revoca o sospensione (se non nell'ambito del potere di autotutela, e con riferimento al solo difetto dei presupposti "ex lege"), con la conseguenza che l'eventuale provvedimento con il quale il contributo sia revocato o sospeso (provvedimento assimilabile ad una declaratoria ex art. 1456 c.c. per inadempimento delle obbligazioni) è inidoneo a trasformare il predetto diritto in mero interesse legittimo, configurandosi la intervenuta revoca come dichiarazione di sopravvenienza di un fatto oggetto di accertamenti, cui la stessa legge ricollega l'effetto di decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l'amministrazione possa valutare della rispondenza o meno all'interesse pubblico del mantenimento della disponibilità del contributo stesso da parte del beneficiario. (Nella specie, la regione Umbria aveva disposto la decadenza dai benefici previsti dai Regolamenti CEE per un privato che aveva ritirato dalla produzione alcuni terreni seminativi. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)