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Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 16/09/1983 (Rv. 430547 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - ADOZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - MANCANZA DI TALI STRUMENTI - POTERE DEL PROPRIETARIO DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430547-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - ADOZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - MANCANZA DI TALI STRUMENTI - POTERE DEL PROPRIETARIO DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI.*

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, sulla edificabilità dei suoli, l'adozione da parte del comune degli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale (piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata) comporta - in conseguenza del mutamento della natura (da agricola ad edificatoria) della zona in cui è compreso il terreno da edificare - il venir meno della proroga legale dei contratti agrari in relazione alla mutata destinazione del terreno; per contro in Mancanza dei detti strumenti, rimanendo inalterata la destinazione agricola della zona, il proprietario che intenda costruire e che sia munito all'uopo di concessione edilizia - al rilascio della quale non è ostativa la mancata adozione del piano particolareggiato (o del piano di lottizzazione convenzionata) ove risulti accertata la conformità del progetto alle previsioni del piano regolatore generale ed il contenimento della planivolumetria dell'edificio entro i limiti fissati dall'art. 41 - quinquies della legge n. 1150 del 1942 nonché l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria - potrà utilizzare la più limitata previsione di cui all'art. 11 della legge n. 253 del 1950 che comporta l'esclusione della proroga legale del contratto agrario limitatamente ad una area pari al doppio di quella che dovrà occupare il fabbricato.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)