Sez. 3, Sentenza n. 6607 del 17/12/1984 (Rv. 438153 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - CESSAZIONE DELLA PROROGA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - INSUFFICIENZA - PREVIA APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - CESSAZIONE DELLA PROROGA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - INSUFFICIENZA - PREVIA APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - NECESSITÀ.*
L'approvazione del piano regolatore generale non è sufficiente a far cessare la proroga legale dei contratti agrari relativi ai terreni in esso ricompresi, atteso che tale strumento urbanistico ha valore programmatorio e non è idoneo a far perdere ai suoli la natura di terreni utilizzabili per fini agricoli, verificandosi ciò soltanto con l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi - come i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione ed altri piani attuativi - i quali rendono concreta ed attuale quella destinazione urbanistica. Tali strumenti costituendo un presupposto di fatto per la declaratoria di cessazione della proroga legale del rapporto agrario, devono avere acquistato il carattere della esecutività al momento della domanda. (V 5606/83, mass n 430547).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)