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Sez. U, Sentenza n. 2825 del 09/05/1984 (Rv. 434859 - 01)

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DI DETTO CONSIGLIO IN RAGIONE DELLA SUA COMPOSIZIONE IRREGOLARE - SENTENZA DELLE S.U. DELLA SUPREMA CORTE - MANCANZA DI UN'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RINVIO AL MEDESIMO GIUDICE REGOLARMENTE COSTITUITO - ATTRIBUZIONE ALLA SENTENZA STESSA DEL SIGNIFICATO DI CASSAZIONE "SENZA RINVIO" - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434859-01

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DI DETTO CONSIGLIO IN RAGIONE DELLA SUA COMPOSIZIONE IRREGOLARE - SENTENZA DELLE S.U. DELLA SUPREMA CORTE - MANCANZA DI UN'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RINVIO AL MEDESIMO GIUDICE REGOLARMENTE COSTITUITO - ATTRIBUZIONE ALLA SENTENZA STESSA DEL SIGNIFICATO DI CASSAZIONE "SENZA RINVIO" - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza delle Sezioni Unite della suprema Corte, che, in Sede di ricorso avverso pronuncia del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, abbia dichiarato il difetto di giurisdizione di detto consiglio in ragione della sua composizione irregolare (nella specie, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 25 del 1976 sull'illegittimità delle norme contemplanti la riconferma dei membri designati dalla giunta regionale), la Mancanza di una espressa dichiarazione di rinvio al medesimo giudice regolarmente costituito non implica che la sentenza stessa debba essere intesa "senza rinvio", sì da privare definitivamente il consiglio di poteri giurisdizionali sulla controversia, atteso che, alla stregua del suo complessivo contenuto (da ricercarsi secondo un criterio letterale e logico, in correlazione della normativa ritenuta applicabile, e senza possibilità di avvalersi di elementi od Atti di processi diversi), la predetta sentenza della suprema Corte in conformità al disposto dell'art. 382 cod. proc. civ., che prevede la Cassazione senza rinvio solo nel caso di difetto assoluto di giurisdizione, ha inteso affermare, nel presupposto dalla giurisdizione di quel giudice sulla materia contesa, il suo difetto di giurisdizione in quanto illegalmente composto, con conseguente rinvio allo stesso in composizione regolare. (V 6125/83, mass n 430918; (V 3737/80, mass n 407586).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)