Sez. U, Sentenza n. 5468 del 11/10/1988 (Rv. 460078 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - IN GENERE - DECISIONE RESA IN GRADO DI APPELLO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ - PRONUNCIA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - IN GENERE - DECISIONE RESA IN GRADO DI APPELLO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ - PRONUNCIA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora una pronuncia del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, resa in grado d'appello, sia cassata senza rinvio dalle Sezioni Unite della suprema Corte, per difetto di giurisdizione discendente dall'irregolare composizione del collegio giudicante, e poi il procedimento di gravame venga riassunto davanti al medesimo consiglio (in composizione regolare), il quale dichiari l'ammissibilità della riassunzione e decida nel merito dell'appello, deve escludersi che tale ultima pronuncia possa essere impugnata con ricorso per Cassazione, al fine di censurare la declaratoria d'ammissibilità della riassunzione e l'Esercizio della funzione giurisdizionale nonostante il suo pregresso esaurimento, deducendo il carattere ostativo in proposito di detto annullamento senza rinvio, atteso che la relativa questione non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, ma si traduce nella denuncia di un vizio "in procedendo", e, quindi, pone un problema di correttezza o meno del concreto Esercizio di quelle attribuzioni (esorbitante dai motivi inerenti alla giurisdizione, per i quali soltanto il ricorso è consentito, ai sensi dell'art. 111 terzo comma della Costituzione). (V 2825/84, mass n 434859).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)