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Sez. 1, Sentenza n. 3174 del 23/03/1991 (Rv. 471431 - 01)

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Azioni, obbligazioni e titolo di credito. | Trasferimento dell'intero pacchetto ordinario di società - Tassabilità del trasferimento del patrimonio sociale - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471431-01

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Azioni, obbligazioni e titolo di credito.

Anche ai fini dell'imposta di registro, il trasferimento delle azioni (o delle quote) di una società di capitali, pure se abbia ad oggetto l'intero pacchetto azionario, comporta la cessione dei diritti di compartecipazione e quindi non renda tassabile, come effetto giuridico dell'atto, il trasferimento del patrimonio sociale (e degli immobili che ne formano oggetto), che rimane di proprietà della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2479, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)