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Sez. 2, Sentenza n. 3091 del 24/03/1998 (Rv. 513921 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DA PARTE DI SOCIETÀ CONTROLLATE | Cessione del capitale sociale a società capogruppo - Conseguenze - Cedente - Soggettività giuridica e attività sociali - Persistenza - Patto di prelazione con altra società - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513921-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DA PARTE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

Se una società di capitali cede ad un' altra, capogruppo, il capitale sociale, non perciò perde la sua soggettività giuridica, né la titolarità delle attività sociali espletate (nella specie concessione di autolinee); pertanto, se la cedente si è obbligata, a parità di condizioni, a preferire una società nel caso di trasferimento di un ramo di attività, la cessione non viola, neppure indirettamente, tale patto di prelazione (contratto preliminare unilaterale, a differenza del patto di opzione, con il quale una parte si obbliga a non modificare la propria dichiarazione, mentre l'altra può accettarla o meno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 2329, Cod. Civ. art. 2325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)