Sez. 1, Ordinanza n. 22900 del 08/07/2026 (Rv. 679383-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile - Costituzione di parte civile - Fondamento - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, ai fini dell'individuazione della disciplina ratione temporis applicabile, occorre avere riguardo al momento della costituzione di parte civile nel processo penale, giacché è con essa che si propone la domanda risarcitoria rilevante per l'accesso al Fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della l. n. 512 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile la disciplina più restrittiva di cui all'art. 4 comma 1-bis della l. n. 512 del 1999, introdotta dall'art. 2, comma 23, della l. n. 94 del 2009, sebbene la società danneggiata si fosse costituita parte civile nel 2007).
Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 unvicies, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)