diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7189 del 10/03/2023 (Rv. 667386 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Vittime dei reati di tipo mafioso - Giudizio risarcitorio civile - Obbligo di notificazione al Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 - Fondamento - “Denuntiatio litis” - Esclusione - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667386-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)