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Sez. L, Sentenza n. 22798 del 12/12/2012 (Rv. 624439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Estremi - Fattispecie in tema licenziamento di funzionario di banca per addebiti concernenti l'inosservanza grave e ripetuta di direttive CONSOB e dell'obbligo di fornire una adeguata informazione al cliente circa i rischi dell'investimento.
Stato
decisa il 2012-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è diversa l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato ad un funzionario di banca, il quale rivestiva una particolare responsabilità, in quanto a lui erano affidati investimenti dei clienti per oltre 600 mila euro; aveva posto in essere rischiose operazioni finanziarie in violazione di delibere della Consob, di normative interne della banca e delle condizioni di rischio dell'investimento, fissate nel modulo predisposto dalla banca in conformità alle normative vigenti, sottoscritto dal cliente; aveva redatto un'arbitraria clausola modificativa, in violazione di legge, del modulo predisposto dalla banca, per consentirgli di porre in essere una operazione rischiosa per il cliente; non aveva fornito di tutto ciò adeguata informazione ai clienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)