Sez. L, Sentenza n. 19612 del 17/09/2014 (Rv. 632321 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Direttore di filiale bancaria - Rivelazione ad un cliente di accertamenti bancari disposti dalla autorità giudiziaria - Giusta causa di recesso - Configurabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la condotta del direttore di una filiale bancaria che abbia riferito ad un cliente la richiesta di accertamenti disposti dalla autorità giudiziaria, trattandosi di condotta idonea a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e di porre in dubbio la futura correttezza dell'obbligazione lavorativa in funzione di leciti interessi aziendali, tra i quali rientra (anche) per un istituto di credito, quello di poter contare sulla esecuzione della prestazione richiesta in conformità alle direttive aziendali, così da non essere esposto a potenziali responsabilità ex art. 2049 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)