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Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 09/12/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147705 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICHE QUANTITA - NOZIONE DI SCORTA DI MODICA QUANTITA IN RELAZIONE ALLA CAPACITA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DA PARTE DEL DETENTORE - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147705-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICHE QUANTITA - NOZIONE DI SCORTA DI MODICA QUANTITA IN RELAZIONE ALLA CAPACITA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DA PARTE DEL DETENTORE - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La cosiddetta scorta di modica quantita di sostanze stupefacenti con riguardo alla capacita di assunzione da parte del detentore ai fini dell'applicabilita dell'art 80 della legge 22 dicembre 1975, n 685, non e presupposta dalla richiamata legge; la quale, se da un lato si e allontanata dallo spirito del precedente corpus di norme (legge 22 ottobre 1954, n 1041), cui non possono risparmiarsi severe critiche, essendosi cercato, con quelle Disposizioni, di ovviare ai pericoli con misure esclusivamente repressive e con l'inammissibile parificazione del trattamento dei detentori delle sostanze in discorso, anche in piccole dosi, con quello degli spacciatori, dei trafficanti e dei produttori all'ingrosso, dall'altro non ha inteso slargare la nozione lessicale di modica quantita sino a farvi rientrare quantita obiettivamente non modiche. (nella specie si e precisato che la nozione di scorta di modica quantita, nozione del tutto illegittima, altera le quantita obiettive delle sostanze stupefacenti, creando incertezze aventi ripercussioni negative sulla conservazione della salute come fondamentale diritto dell'individuo).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32 com. 1, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)