Sez. L, Sentenza n. 1200 del 04/03/1989 (Rv. 462090 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - MANCATO ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - PENDENZA DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - NUOVA RICHIESTA AMMINISTRATIVA - AMMISSIBILITÀ - GIUDICATO SFAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - EFFETTI - DISTINZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - MANCATO ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - PENDENZA DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - NUOVA RICHIESTA AMMINISTRATIVA - AMMISSIBILITÀ - GIUDICATO SFAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - EFFETTI - DISTINZIONE.*
In tema di pensione d'Invalidità, la disciplina vigente non vieta all'assicurato di presentare una nuova richiesta amministrativa di pensione in pendenza del giudizio promosso a seguito del mancato accoglimento, da parte dell'ente previdenziale, di analoga istanza precedente; peraltro, in relazione agli effetti del giudicato costituito dalla sentenza che abbia concluso detto giudizio in senso sfavorevole all'assicurato, occorre distinguere a seconda che la fase amministrativa conseguente alla nuova richiesta all'i.N.P.S. si sia esaurita anteriormente o posteriormente alla decisione giudiziaria, giacché, mentre nel primo caso tale fase esaurisce i suoi effetti, anche come presupposto processuale, nell'ambito del giudizio concluso dalla sentenza, invece nel secondo caso, nel quale siano dedotti fatti successivi al giudicato medesimo, senza che gli effetti di quest'ultimo possano operare, lo stesso procedimento amministrativo costituisce in relazione alla disciplina fissata dall'art. 443 cod. proc. civ., condizione di procedibilità della nuova domanda idonea, come tale, a far insorgere il potere-dovere dell'INPS di provvedere con conseguente utilità a favore dell'ente e dell'assicurato sia per l'eventuale riconoscimento della pensione sia per l'eventuale instaurazione di un secondo giudizio teso al conseguimento della pensione da data successiva al giudicato. (Conf 1852/84, mass n 433920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)