Sez. L, Sentenza n. 1852 del 17/03/1984 (Rv. 433920 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA SFAVOREVOLE ALLO ASSICURATO - EFFETTI - FASE AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE AD UNA SECONDA ISTANZA NON CONCLUSA PRIMA DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - FATTI SUCCESSIVI AL GIUDICATO MEDESIMO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA SFAVOREVOLE ALLO ASSICURATO - EFFETTI - FASE AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE AD UNA SECONDA ISTANZA NON CONCLUSA PRIMA DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - FATTI SUCCESSIVI AL GIUDICATO MEDESIMO - RILEVANZA.*
La disciplina vigente - e, in particolare, l'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. - non vieta all'assicurato di presentare una nuova richiesta amministrativa di pensione nel periodo in cui pende il giudizio da lui promosso a seguito del mancato accoglimento, da parte dell'ente previdenziale, della sua precedente domanda di pensione presentata in Sede amministrativa. Peraltro, in relazione agli effetti del giudicato costituito dalla sentenza che abbia concluso detto giudizio in senso sfavorevole all'assicurato, occorre distinguere a seconda che la fase amministrativa conseguente alla seconda istanza all'i.N.P.S. si sia svolta interamente o meno in pendenza di detto giudizio, operando gli effetti del giudicato solo nel primo caso e non anche nel secondo, nel quale, pertanto, detta seconda fase amministrativa, nella quale siano stati dedotti fatti successivi al giudicato medesimo, è utile sia all'ente, per lo eventuale riconoscimento della pensione, sia all'assicurato, per l'eventuale instaurazione di un secondo giudizio teso al conseguimento della pensione da data successiva al giudicato. (V 6526/83, mass n 431242; (V 5349/83, mass nn 430265 e 430266; (V 4663/83, mass n 429553; (V 2587/83, mass n 427455).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)