Sez. 1, Sentenza n. 572 del 22/01/1991 (Rv. 470599 - 01)
Tributi locali - Posteriori alla riforma del 1972 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Accertamento e riscossione - Dichiarazione - Rettifica - In genere | Vizio di motivazione dell'accertamento in rettifica - Invalidità dell'atto - Pronuncia del relativo annullamento - Dovere del giudice tributario - Indagini sul merito in sede di giudizio ordinario - Preclusione.
Tributi locali - Posteriori alla riforma del 1972 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Accertamento e riscossione - Dichiarazione - Rettifica - In genere
In tema di INVIM, nel vigore del D.P.R. n. 643 del 1972, la mancanza di una espressa previsione, a pena di nullità, dell'obbligo di motivazione non esclude che l'accertamento, in rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, possa essere affetto da invalidità per carenza della motivazione stessa, ove difetti degli elementi essenziali per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato, cioè difetti di quel contenuto minimo necessario alla individuazione della pretesa impositiva e dei criteri in concreto seguiti nella rettifica medesima. Nè siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)