Sez. 5, Sentenza n. 4108 del 22/03/2002 (Rv. 553193 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE | Vizio di motivazione dell'accertamento in rettifica - Conseguenze - Invalidità dell'atto - Annullamento - Pronuncia - Dovere del giudice tributario - Indagine sul merito in sede di giudizio ordinario - Ammissibilità - Esclusione - Contenuto dell'avviso di accertamento - Requisiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE
In tema di INVIM, imposta di registro ed imposta di successione, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore - la cui inosservanza, anche in difetto di espressa comminatoria, è causa di nullità dell'atto, con il conseguenziale dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l'invalidità, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto - mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. È, pertanto, necessario e sufficiente, a tal fine, che l'avviso, indipendentemente dal mezzo grafico usato (e, quindi anche con apposizione di timbri), enunci l'astratto criterio di determinazione del maggior valore adottato, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, ed inoltre, in caso di ricorso a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, evidenzi, sia pure implicitamente, le ragioni che rendono inutilizzabili tali criteri legali nel singolo rapporto, salvo poi restando, in sede contenziosa, l'onere dell'ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato, nel quadro del parametro prescelto, e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)