Sez. 3, Sentenza n. 47 del 11/01/1969 (Rv. 337874 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - EFFETTI - AZIONE CIVILE EX ART. 2043 COD.CIV. - PRECLUSIONE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - EFFETTI - AZIONE CIVILE EX ART. 2043 COD.CIV. - PRECLUSIONE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA.*
Nel caso in cui il giudice penale abbia esclusa o dichiarata dubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e non anche dell'elemento oggettivo, rimane bensi preclusa l'ordinaria Azione civile risarcitoria fondata sull'art. 2043 cod. civ. ma non rimane preclusa l'Azione di danni a norma dell'art. 2054 cod. civ.. cio e conseguenza della differenza esistente tra colpa penale e civile in genere e la colpa considerata rilevante dall'indicato art 2054 cod civ. (V n 1963-67, mass n 328947 n 118-67, mass n 325799).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)