diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1133 del 19/04/1973 (Rv. 363628 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - ORDINARIA AZIONE RISARCITORIA - PRECLUSIONE - AZIONE PER DANNI DA UN INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363628-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - ORDINARIA AZIONE RISARCITORIA - PRECLUSIONE - AZIONE PER DANNI DA UN INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA.*

Quando il giudice penale abbia esclusa o dichiarata dubbia soltanto l'esistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), e preclusa l'ordinaria Azione civile e di risarcimento ex art 2043 cod civ, ma non quella fondata sull'art 2054 cod civ, il quale, ponendo a carico dei conducenti dei veicoli a motore l'Onere della prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, non ha solo introdotto una presunzione di colpa in deroga alle comuni regole probatorie, ma ha altresi imposto ai conducenti dei veicoli stessi l'Obbligo di un comportamento particolarmente oculato e prudente, estendentesi fino agli estremi limiti della diligenza. (Conf 226/71, mass n 349655; 3371/69, mass n 343447; (Conf 47/69, mass n 337874).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)