Sez. 1, Sentenza n. 9364 del 05/06/1987 Ud. (dep. 24/08/1987) Rv. 176590 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - NUMERO DELLE PERSONE - AGGRAVANTE EX ART. 629, SECONDO COMMA COD. PEN. - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RATIO - RIFERIMENTO AL NUMERO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ART. 112 N. 1 COD. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - NUMERO DELLE PERSONE - AGGRAVANTE EX ART. 629, SECONDO COMMA COD. PEN. - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RATIO - RIFERIMENTO AL NUMERO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ART. 112 N. 1 COD. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di estorsione, la ratio dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 629, secondo comma cod. pen., si lega alla obiettiva pericolosità del fatto e alla maggiore efficacia intimidatrice della presenza di più persone, ancorché la violenza o minaccia sia stata posta in essere da una sola persona. Ne consegue che - all'infuori di un concorso circoscritto alla fase di preparazione o ideazione del delitto, in cui sarà applicabile, ricorrendone gli estremi, la norma dell'art. 112 n. 1 cod. pen. (cinque o più persone) - sussiste l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen., anche nel caso di due o più compartecipi. (V mass n 161363; (V mass n 159988).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 629 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)