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Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008 (Rv. 605457 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Necessità - Prova della fattispecie lavorativa - Onere gravante sul lavoratore - Prova contraria dell'INPS - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2008-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605457-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

In tema di diritto alle prestazioni previdenziali in capo ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni (nella specie, indennità di maternità) ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi, gli elementi essenziali della fattispecie lavorativa dedotta in giudizio, integrando comunque in giudizio, con altre prove, le risultanze degli elenchi ove risulti un vincolo di parentela, coniuge o affinità tra lavoratore e datore di lavoro (nella specie, parentela intercorrente con il socio accomandatario di una società di persone), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)