Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012 (Rv. 623364 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato - Diritto all'iscrizione negli elenchi e alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Onere della prova - A carico del lavoratore - Funzione dell'iscrizione negli elenchi - Agevolazione probatoria - Contestazione da parte dell'istituto previdenziale - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)