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Sez. L, Sentenza n. 6901 del 12/08/1987 (Rv. 455099 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DA SILICOSI O ASBESTOSI - REVISIONE - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO COMPORTANTE UNA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE GIÀ INTERAMENTE INDENNIZZATA DALLA RENDITA IN GODIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455099-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE DA SILICOSI O ASBESTOSI - REVISIONE - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO COMPORTANTE UNA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE GIÀ INTERAMENTE INDENNIZZATA DALLA RENDITA IN GODIMENTO - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 146 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1975 n. 780) - sebbene colleghi la revisione della misura della rendita per inabilità permanente da silicosi o asbestosi ad una diminuzione o ad un aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare - non consente tuttavia di far luogo a revisione della rendita per aggravamento delle condizioni dell'assicurato quando queste, nonostante l'intervenuto aggravamento, comportino una riduzione dell'attitudine al lavoro già interamente indennizzata dalla rendita in godimento (conseguente ad una iniziale ed erronea valutazione in eccesso dell'inabilità originaria), non potendosi - in relazione ai principi generali (volti ad ancorare le prestazioni al grado di effettiva inabilità) che ispirano l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - far luogo ad una modificazione della prestazione assicurativa in modo tale da far fruire ad un soggetto un trattamento previdenziale eccedente la misura del bisogno che è inteso a soddisfare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1909, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)