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Sez. L, Sentenza n. 12915 del 29/09/2000 (Rv. 540604 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Soppressione o riduzione delle prestazioni a causa di errore nel riconoscimento del diritto - Disciplina ex art. 9 D.Lgs. n. 38 del 2000 - Limite temporale di decadenza per la comunicazione della rettifica all'assicurato - Sussistenza - Computo del termine - Criteri - Rilievo dell'errore mediante criteri e strumenti diagnostici sopravvenuti - Esclusione - Procedimento apposito - Necessità - Esclusione - Efficacia retroattiva dello "ius superveniens" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540604-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

In forza del disposto dell'art. 9, comma primo, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade - per effetto di una decadenza di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di sopprimere o ridurre le prestazioni in corso di erogazione, quali le rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'esito di un riesame dei presupposti relativi alla esistenza o alla misura del diritto, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale assunta come erronea, senza che rilevino le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione. L'errore assume rilevanza ai fini della soppressione o della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione assunta erronea; in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore è verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure alla revisione della rendita per sopravvenienze.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)