Sez. 2, Sentenza n. 5078 del 18/08/1986 (Rv. 447716 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DA PARTE DEL PROPRIETARIO - LEGITTIMITÀ - LIMITI - DANNI ALL'EDIFICIO COSTRUITO IN ADERENZA - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DA PARTE DEL PROPRIETARIO - LEGITTIMITÀ - LIMITI - DANNI ALL'EDIFICIO COSTRUITO IN ADERENZA - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - CONDIZIONI.*
La demolizione dell'edificio da parte del proprietario costituisce Esercizio del diritto di proprietà, cioè del potere di godere e disporre della propria cosa in modo pieno ed esclusivo, con la conseguenza che, quando dalla demolizione deriva danno all'edificio costruito in aderenza, a causa della perdita del preesistente equilibrio statico, colui che ha demolito il proprio immobile non risponde per il solo fatto dell'abbattimento (a titolo di responsabilità extracontrattuale) del danno subito dal vicino, richiedendosi per la sussistenza di tale responsabilità che la demolizione stessa, per il modo in cui è stata attuata riveli l'avvenuta violazione del generale precetto del neminem laedere, per la Mancanza di prudenza o perizia, e non anche quella di apprestare - in assenza di specifici vincoli derivanti da norme di buon vicinato o da servitù - sostegni o riparazioni al vicino edificio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)