diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11659 del 17/09/2001 (Rv. 549269 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Impossibilità di adempiere ex art. 1218 cod. civ. - Procedure di riscossione delle imposte - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Possibilità riconosciuta al contribuente, in casi espressamente previsti, di rateizzare il pagamento.
Stato
decisa il 2001-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549269-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte, non trova applicazione il principio di cui all'art. 1218 cod. civ., relativo alla ammissibilità della prova da parte del debitore della impossibilità di adempiere la prestazione, derivante da causa a lui non imputabile - prova, del resto, ammessa solo in relazione a controversia sul risarcimento del danno da inadempimento, esclusa nella materia tributaria - , essendo le relative procedure disciplinate da disposizioni specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto tributario, che si instaura tra un soggetto privato ed uno pubblico. Peraltro, le esigenze del contribuente non sono obliterate, trovando riconoscimento, nei casi espressamente previsti, nella possibilità di rateizzare il pagamento, riconosciuta dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)