Sez. 5, Sentenza n. 11593 del 18/05/2007 (Rv. 598577 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Omesso o ritardato versamento di imposte da parte del contribuente - Allegazione della incolpevolezza nel ritardo - Onere della relativa prova - Sussistenza - Portata.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Il ritardato adempimento dell'obbligazione tributaria può escludere la responsabilità del contribuente per interessi e sanzioni se la mora sia incolpevole, ma è onere del debitore dimostrare la propria assenza di colpa: a tal riguardo, allorché il debitore alleghi che l'impossibilità della prestazione è causata dal fatto del terzo (nella fattispecie, mancato pagamento di somme dovute al contribuente dal servizio sanitario nazionale), egli è tenuto a dimostrare di avere fatto uso dell'ordinaria diligenza per rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento dell'obbligazione, anche mediante l'eventuale reperimento di altre fonti finanziarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)