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Sez. 1, Sentenza n. 114 del 17/01/1985 (Rv. 438312 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - LEGGE PROVINCIA TRENTO 30 DICEMBRE 1972 N. 31 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI ESPROPRIATI - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438312-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - LEGGE PROVINCIA TRENTO 30 DICEMBRE 1972 N. 31 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI ESPROPRIATI - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - LIMITI.*

Ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972 n. 31, modificata dalla legge provinciale 27 ottobre 1974 n. 33, in Sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione per pubblico interesse la Corte d'appello, essendo vincolata ai parametri legali stabiliti dall'art. 28 citato, ha il potere di determinare un valore dei beni espropriati diverso da quello adottato nel provvedimento del Presidente della giunta provinciale ma soltanto nell'ambito dei valori tabellari, minimo e massimo, annualmente stabiliti dalla competente commissione per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Trentino Alto Adige 30/12/1972 num. 31 art. 27, Legge Reg. Trentino Alto Adige 30/12/1972 num. 31 art. 28, Legge Reg. Trentino Alto Adige 27/10/1974 num. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)