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Sez. 1, Sentenza n. 6131 del 14/07/1987 (Rv. 454458 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - LEGGE PROVINCIA TRENTO 2 MAGGIO 1983 N. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI ESPROPRIATI - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454458-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - LEGGE PROVINCIA TRENTO 2 MAGGIO 1983 N. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI ESPROPRIATI - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI.*

Per l'art. 28 della legge prov. Trento 2 maggio 1983 n. 14 - sostitutivo dell'art. 28 della legge prov. 30 dicembre 1972 n. 31 - il giudice dell'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione è vincolato ai parametri legali stabiliti da tale norma e pertanto può determinare un valore dei beni espropriati diverso da quello adottato nel provvedimento del Presidente della giunta provinciale solo nell'ambito della media tra il valore venale e il valore che, entro le valutazioni fornite dalla commissione, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo. (V 114/85, mass n 438312; (V 4233/83, mass n 429161).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Trentino Alto Adige 30/12/1972 num. 31 art. 28, Legge Reg. Trentino Alto Adige 02/05/1983 num. 14 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)