Sez. 1, Sentenza n. 5558 del 17/06/1996 (Rv. 498126 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento basato sull'utilizzazione di documenti bancari acquisiti nel processo penale e poi trasmessi all'ufficio finanziario - Legittimità dell'avviso - Riscontro - Criteri - Riferimento alla normativa del tempo dell'atto impositivo - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema d'I.V.A., la legittimità dell'avviso di accertamento, che sia basato sull'utilizzazione di documenti bancari in precedenza acquisiti dalla guardia di finanza nel corso di processo penale e poi trasmessi all'ufficio finanziario, va riscontrata secondo la normativa del tempo dell'atto impositivo, il quale comporta detta utilizzazione nel rapporto con il contribuente, e, quindi, sulla scorta delle disposizioni dell'art. 7 del d.P.R. 15 luglio 1982 n. 463 (che, riformulando l'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, consente quella trasmissione dietro autorizzazione del giudice penale), ove siano entrate in vigore prima della notificazione dell'avviso stesso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)