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Sez. 1, Sentenza n. 1728 del 02/03/1999 (Rv. 523742 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Modifiche all'art. 51 del d.P.R. n. 633/72, introdotte dall' art. 18 della legge n. 413 del 1991 - Portata - Applicabilità della nuova disciplina alle iniziative ispettive ed accertatorie successive all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 413/91, ma relative a periodi di imposta antecedenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523742-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE

In tema di IVA, l'art. 18 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, il quale, modificando l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha rimosso limitazioni e reso più agevole la facoltà degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o della guardia di finanza di assumere notizie e copie di documenti presso gli istituti di credito, non interferisce sul rapporto tributario, non introduce infrazioni o sanzioni prima non previste, né tocca l'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa impositiva, ma si occupa soltanto delle attività d'indagine ed accertamento. Ne consegue che la portata innovativa e la carenza di una previsione di retroattività non precludono la piena applicabilità della norma per le iniziative ispettive ed accertatorie, che siano posteriori alla sua entrata in vigore, ma relative a periodi d'imposta anteriori.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)