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Sez. 4, Sentenza n. 9422 del 08/06/1987 Ud. (dep. 27/08/1987) Rv. 176607 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PRESSE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - OMISSIONE - RAGIONI TECNICHE OSTATIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176607-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PRESSE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - OMISSIONE - RAGIONI TECNICHE OSTATIVE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'omissione dei dispositivi di sicurezza previsti per le presse dall'art. 115 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 non può essere giustificata adducendo l'impossibilità di una loro applicazione per ragioni tecniche ostative, perché una macchina che non possa essere dotata di tali dispositivi non deve essere costruita, né venduta, né posta in uso. (Conf mass n 162369; (Conf mass n 126702).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)