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Sez. 6, Sentenza n. 2922 del 30/01/1974 Ud. (dep. 12/04/1974) Rv. 126702 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PRESSE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - OMISSIONE - RAGIONI TECNICHE OSTATIVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126702-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PRESSE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - OMISSIONE - RAGIONI TECNICHE OSTATIVE - INAMMISSIBILITA.*

L'omissione dei dispositivi di sicurezza prescritti, per le presse, dall'art 115 del DPR 27 aprile 1955, n 547, non puo essere giustificata adducendo l'impossibilita o la difficolta di applicazione per ragioni tecniche ostative: infatti, o alla macchina possono applicarsi i prescritti dispositivi di sicurezza, ed allora deve esserne munita, oppure non puo esserne dotata opponendovisi ragioni tecniche, ed allora una tale macchina non deve essere costruita ne venduta e neppure posta in uso. (V 122092, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)