Sez. 3, Sentenza n. 12081 del 10/11/1992 (Rv. 479419 - 01)
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Contratto con se stesso | Vendita di beni dell'amministratore di una società per azioni alla stessa società - Vendita al prezzo ritenuto più vantaggioso dallo stesso amministratore - Mancata autorizzazione dell'assemblea dei soci - Applicabilità dell'art. 1395 cod. civ. anche oltre i due anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Contratto con se stesso
L'art. 1395 cod. civ. trova applicazione nel caso di contratto di vendita di propri beni ad una società per azioni concluso, alle condizioni da lui ritenute più vantaggiose, dall'amministratore che rappresenta detta società, anche dopo che sono trascorsi i due anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, ove sia mancata l'autorizzazione dell'assemblea dei soci, non essendovi alcun rapporto di specialità tra il citato art. 1395 (che, nell'ambito della disciplina generale dei contratti, sancisce l'annullabilità del contratto che il rappresentante conclude con sè stesso senza l'autorizzazione specifica del rappresentato) e l'art. 2343 bis cod. civ., che, nell'ambito della disciplina delle società di capitali, vietando l'acquisto, senza l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci, dei beni degli amministratori, promotori, fondatori o soci della società per azioni nei due anni successivi all'iscrizione della società nel registro dell'imprese, persegue la diversa ed autonoma finalità di prevenire la possibilità di operazioni in frode al principio del precedente art. 2343 (a norma del quale il conferimento dei beni all'atto della costituzione della società deve essere preceduto da stima giurata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2343 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)